Posted on 09 gennaio 2012 by Katia
Non c’è relazione tra l’età di pensionamento e la disoccupazione. Infatti la disoccupazione giovanile italiana a confronto con quella di altri Paesi dive si va in pensione più tardi risulta essere più bassa, ovvero 61 anni (età effettiva di pensionamento) rispetto al Regno Unito 64 anni e la Svezia, 66 anni. Il posto dunque si vede ancora come “conteso”. Mantenere più a lungo le persone al lavoro non blocca automaticamente le nuove assunzioni. Dove il mercato funziona e cresce, l’occupazione giovanile aumenta anche se si va in pensione più tardi. Questo significa che “gli anziani tolgano lavori ai giovani” è uno di quei luoghi comuni che si sentono nei bar e alla televisione. E alcuni dati dell’Inps sembrerebbero confermare questa tesi: nel primo semestre del 2010 i dipendenti fino a 29 anni erano diminuiti del 9,2 per cento, mentre quelli con più di 60 anni erano aumentati dell’8,9 per cento. Ma è una falsa prospettiva, fondata sull’assunto irrazionale che esista una correlazione tra lavoratori anziani e giovani disoccupati. Ma c’è un altro dato illuminante. In Paesi con disoccupazione soprattutto giovanile non più alta della nostra, i tassi d’occupazione dei più anziani sono più alti che da noi. Infatti negli Stati Uniti non c’è una legge che obbliga ad andare in pensione. Anzi, costringere le persone ad andare in pensione sarebbe illegale. In effetti, la relazione tra tassi d’occupazione di giovani ed anziani dimostra che ad un’età lavorativa più alta corrisponde spesso una bassa disoccupazione giovanile. Ciononostante, l’Eurobarometro ha verificato che è diffusa la percezione che i nonni tolgano il lavoro ai nipoti. Soprattutto in Paesi come l’Italia, Grecia, Ungheria e Slovacchia; meno nel Regno Unito, Germania, Finlandia e Danimarca. L’attuale crisi occupazionale non va usata come scusa per tornare a passate politiche fallimentari che spingevano i lavoratori più anziani fuori dal mercato verso pensioni da facto anticipate. Il lavoro a tarda età non riduce le opportunità di lavoro per i giovani, anzi è vero il contrario.
Posted on 04 luglio 2011 by Katia
La normativa che disciplina la previdenza complementare stabilisce, come regola generale, che il diritto delle prestazioni pensionistiche si acquisisce nel momento in cui sono stati maturati i requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nei regimi obbligatori, con almeno cinque anni di partecipazione alla previdenza complementare.
Tali prestazioni pensionistiche possono essere erogate o sotto forma di rendita vitalizia o, in alternativa, in parte come rendita ed in parte come capitale: la quota liquidata in capitale non puo’ essere tuttavia superiore al 50% della somma accumulata negli anni. Il collegamento ai requisiti di accesso alle prestazioni dei regimi obbligatori, cioè alle pensioni di anzianità e vecchiaia erogate dall’Insps, dall’ Enpals, o da altri enti, ha generato qualche dubbio in merito alla decorrenza delle prestazioni complementari, dopo che una legge dello scorso anno ha stabilito che il pagamento delle pensioni di anzianità e vecchiaia decorre, per i dipendenti, quando siano trascorsi 12 mesi dal perfezionamento dei requisiti di età e di comtribuzione, e 18 mesi per chi ha diritto a una pensione da autonomo (artigiani, commercianti, coltivatori diretti).
La Covip, Commissione che esercita la funzione di Autorità di vigilanza sui Fondi pensionistici complementari, ha chiarito che il riferimento alla “manutenzione dei requisiti di accesso” alle prestazioni del regime obbligatorio, necessario per poter ottenere la liquidazione di una prestazione complementare, non prevede automaticamente che le decorrenze della complementare debbano essere uguali a quelle delle pensioni obbligatorie. L’Autorità ha dunque affermato che un lavoratore può ottenere una prestazione complementare, in presenza di prescritti requisiti, senza doer attendete che si “apra” la finestra per ottenere la pensione obbligatoria. L’utilità di ottenere la prestazione complementare prima della pensione obbligatoria va comunque valutata caso per caso, considerando che la rendita complementare viene calcolata con coefficienti tanto più elevati quanto più alta è l’età in cui si comincia a percepire la rendita, dando pertanto luogo a prestazioni di importo più alto man mano che si sposta in avanti nel tempo la decorrenza della prestazione.
Posted on 18 aprile 2011 by Katia
L’ Inps ha rivalutato gli importi dell’assegno per il nucleo familiare e dell’assegno di maternità, a seguito del comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri pubblicato in G.U. n. 48 del 28 febbraio 2011. Nel 2010 l’importo mensile dell’assegno familiare per nuclei numerosi, ossia composti da 5 persone di cui almeno 3 figli minori, è stato portato a 131,87 euro (per 13 mensilità) e l’importo massimo che può essere riportato dall’ Isee è di 23.736,50 euro. Ovviamente, per famiglie più numeroso, l’importo Isee sarà più elevato.

Invece, l’assegno di maternità per le nascite, gli affidamenti preadottivi, e le adozioni senza preaffidamento avvenuti dopo il 1° gennaio 2011, è stato rivalutato e portato a 316,25 euro per ciascuna mensilità, per un importo massimo complessivo di 1.581,25 euro. Possono accedere al contributo di maternità i nuclei familiari costituiti da almeno tre componenti con un Isee pari a 32.967,39 euro. Tale contributo è rivolto alle cittadine italiane ma è concesso anche a cittadine comunitarie e , se non comunitarie, in possesso di carte di soggiorno, permesso di soggiorno “CE” per un lungo periodo, carta di soggiorno di un familiare, status di rifugiate politiche o di protezione sussidiaria.
L’assegno per il nucleo familiare e l’assegno di maternità, sono due importanti forme di aiuto che l’ Inps concede alle famiglie che si trovano in uno stato di difficoltà economica. In particolare, l’assegno per il nucleo familiare è un contributo, concesso dal Comune e pagato dall’ Inps, che serve per aiutare le famiglie dei lavoratori dipendenti e dei pensionati da lavoro dipendente. L’assegno spetta anche ai lavoratori parasubordinati iscritti alla gestione separata Insps. Gli assegni di maternità dei comuni, sono sostegni economici per le madri che non hanno diritti ad atri trattamenti previdenziali di maternità. La richiesta del contributo deve essere presentata al Comune di residenza. Per gli assegni di maternità, la scadenza è di sei mesi a decorrere dalla data del parto. La richiesta deve essere corredata di certificazione Isee nonchè fotocopia del documento d’identità.