Per effetto del differimento stabilito dalla manovra economica, è entrata in vigore il primo ottobre la nuova norma (articolo 29, lettera F, della manovra economica) che prevede il pagamento dell’aggio, ovvero il compenso spettante all’incaricato della riscossione, anche se l’agente della riscossione non emette alcuna notifica aggiuntiva (cartella di pagamento) rispetto al nuovo accertamento esecutivo.
Queste in sintesi le principali novità:
- I nuovi avvisi di accertamento (relativi alle imposte sui redditi, all’ Iva, all’Irap, per le annualità dal 2007 in poi) concentrano in un unico atto la riscossione e quindi l’amministrazione non dovrà piu’ iscrivere a ruolo le somme richieste. Per l’agente della riscossione decade l’obbligo di emettere la cartella.
- In caso di mancato pagamento di quanto dovuto con l’atto di accertamento, l’aggio risulta interamente a carico del contribuente (9%) oltre i 60 giorni.
- Per il pagamento il contribuente ha la possibilità di versare le somme dovute entro il termine di proposizione del ricorso: ordinariamente entro 60 giorni, entro 150 giorni in presenza di accertamento con adesione, oppure entro 190 giorni in presenza di istanza di accertamento con adesione e pausa feriale dei termini processuali.
E’ necessario chiarire che venendo meno la cartella di pagamento, l’aggio risulta dovuto soltanto se il contribuente non provvede al pagamento degli importi contenuti nell’atto di accertamento (compresi gli importi dovuti in caso di impugnazione). Restano a carico del contribuente inadempiente gli interessi di mora, calcolati a partire dal giorno successivo alla notifica dell’atto di accertamento.
Rimane soltanto un dubbio per quanto attiene la decorrenza dell’aggio che la norma non chiarisce: non è chiaro se l’aggio sia dovuto a partire dal trentesimo giorno successivo al termine per effettuare il pagamento o dal giorno successivo rispetto al termine previsto per eseguire il pagamento.



