Nelle regioni che hanno adottato propri provvedimenti per la certificazione energetica ed istituito l’elenco dei soggetti certificatori energetici (in primis la Provincia Autonoma di Bolzano, la Lombardia e l’ Emilia-Romagna), per poter emettere gli attestati è necessario essere iscritti proprio a tali albi professionali, e quindi aver superato con esito positivo esami per l’esercizio dell’attività di Soggetto certificatore organizzati da Soggetti accreditati dalla regione stessa; in certi casi è possibile esercitare tale professione solamente dopo aver dimostrato la propria competenza maturata in vari anni di lavoro nel campo della progettazione e gestione energetica degli edifici ed impianti. Quindi la formazione di figure professionali in grado di operare con estrema competenza nel campo delle valutazioni energetiche riferite agli edifici, risulta essere un requisito basilare.
Nelle regioni come il Veneto, in cui manca una normativa regionale di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici, si rimane in attesa dell’emanazione del DPR previsto dall’art. 4 comma 1 lett. c) del D.Lgs 192/2005, che dovrà stabilire “….. i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare la certificazione energetica…” ; in mancanza di ciò si fa comunque riferimento all’ Allegato 3 punto 2 del D.Lgs 115/2008, secondo cui “…Sono abilitati ai fini dell’attività di certificazione energetica… i tecnici abilitati….all’esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti, asserviti agli edifici stessi…”.
In sostanza il certificatore energetico è una persona fisica in possesso di uno specifico titolo di studio (laurea o laurea specialistica in materie tecnico-scientifiche) o diploma di geometra,perito industriale o agrario, dell’abilitazione all’esercizio della professione e dell’iscrizione all’Ordine o al Collegio professionale.
Viene però a mancare un Albo di Soggetti Certificatori che raggruppi i professionisti realmente preparati ed in continuo aggiornamento su una materia così complessa e in costante evoluzione; essere tecnici abilitati, come prescritto dal D.Lgs 115/2008, non significa però essere tecnici aggiornati ai progressi della tecnica. E quando si parla di Risparmio Energetico,l’aggiornamento tecnico-normativo risulta basilare. E’ auspicabile quindi che anche il Veneto, come altre Regioni, adotti un Albo di Soggetti Certificatori cui l’utente faccia riferimento per una maggiore garanzia di ottenere un servizio di qualità, fornito da professionisti competenti e aggiornati.
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Fonte : http://www.qualificazioneenergetica.it



