Posted on 06 aprile 2012 by Katia
In Italia, il contratto di rete è ancora poco noto. Che cos’è, come funziona, vantaggi e limiti di uno strumento che aiuta le imprese a fare network rimanendo indipendenti. Si parla di contratto di rete per indicare una aggregazione a cui possono accedere solo imprenditori: esclusi i professionisti e la pubblica amministrazione. La rete è un modo in cui le imprese si possono organizzare per operare insieme ed ottenere un risultato che crea valore. Le imprese instaurano quindi relazioni di collaborazione e coordinamento per realizzare obiettivi condivisi. La rete può essere formata da un minino di due imprese. Non ci sono limitazioni geografiche, nè di grandezza delle attività o di ragione sociale. Le imprese si mantengono indipendenti sotto il profilo della proprietà ed instaurano relazioni stabili, indirizzate da una forma di coordinamento. Il contratto di rete non crea però un nuovo soggetto giuridico nè una nuova attività d’impresa. In termini pratici, significa che la rete può avere un Codice fiscale e figurare come intestataria di un conto corrente bancario, ma non può aprire una Partita Iva ed emettere fatturazioni. Nel caso di una fattura intestata alla rete, l’Iva non può essere recuperata.
Il contratto di rete va steso da un notaio oppure con una scrittura privata autenticata. Inoltre è necessaria la sua registrazione presso il Registro delle Imprese di riferimento di ogni membro della rete: l’accensione del contratto infatti si considera a partire dall’ultima registrazione. La stessa trafila è prevista anche quando si vuole modificare il contratto o si aggiunge un nuovo membro alla rete. Nel contratto, in aggiunta alla denominazione dei membri, andranno indicati gli obiettivi e gli strumenti per misurare il loro raggiungimento, il programma della rete, la durata del contratto, le modalità di adesione o recesso. Resta il fatto che l’impossibilità di fatturazione e di recupero dell’Iva sono un ostacolo all’accensione concreta di molti business.
Posted on 04 aprile 2012 by Katia
300 imprese, 2 mila addetti ai lavori, 700 milioni di euro il giro d’affari. Ecco i numeri del riciclo della plastica in Italia, un business che consente di risparmiare oltre tre milioni di tonnellate di CO2. Oggi nel nostro Paese vengono riutilizzate circa 750mila tonnellate di plastica, di cui 400mila provengono dalla raccolta differenziata. Questo ci permette di essere in linea con le migliori prestazioni europee, a un costo per le imprese e la collettività che è il piu’ basso d’ Europa. Il riciclo riguarda circa il 61% del materiale immesso nel mercato. L’Italia, Paese povero di materie prime, ha scoperto prima di altri le opportunità del riciclo. Ma fino a 10 anni fa si riutilizzavano solo recuperi industriali e non materiali post-consumo: questi infatti presentano maggiori difficoltà, perchè frammisti ad altri rifiuti ed eterogenei per composizione chimica. Per essere riciclata infatti la plastica deve essere infatti prima divisa per tipo.
In Italia i riciclatori sono aziende giovani, nate dopo il 1997 in seguito al D.Lgs 22/97 Ronchi che inquadra il settore. Entrarvi non è facile: aprire un’attività di riciclatore significa investire almeno cinque milioni di euro per l’acquisto di macchinari. I rifiuti plastici acquistati dai riciclatori sono convertiti in una nuova materia prima in seguito a processi di lavatura e macinazione. Comunque possiamo dire con certezza che “il mercato c’è”. Il problema sta nell’approvigionamento: a fronte di 450mila tonnellate disponibili all’anno, i macchinari italiani di riciclo potrebbero assorbirne 250mila, ma riescono a riceverne solo 180mila. E così i riciclatori sono spesso obbligati ad importare rifiuti all’estero. Una situazione che danneggia la competitività degli operatori. L’ottimazione del sistema richiederebbe una raccolta differenziata più efficiente su tutto il territorio, a iniziare sa quei Comuni che tutt’oggi ne sono poco coinvolti. C’è chi poi auspica la liberalizzazione di un sistema che vede le aste di vendita rifiuti organizzati da un solo attore: ma sulle liberalizzazioni al momento, in Italia è ancora tutto work in progress.
Posted on 04 aprile 2012 by admin
Quali sono i requisiti più importanti per accedere al regime dei contribuenti minimi? Al regime hanno diritto tutti i professionisti singoli e le imprese individuali che nell’anno precedente non hanno avuto collaboratori (a progetto) o lavoratori dipendenti, e che hanno ottenuto compensi o ricavi inferiori ai 30mila euro. Inoltre, è necessario non avere effettuato cessioni relative agli scambi internazionali, a servizi internazionali o all’esportazione, e non avere eseguito acquisti di beni strumentali nei tre anni solari precedenti (anche attraverso contratti di locazione finanziaria o appalto) per una cifra maggiore di 15mila euro.
Occorre ricordare che coloro che intraprendono un’attività che risponde ai requisiti necessari all’accesso al regime dei minimi hanno l’obbligo di comunicare nella dichiarazione di inizio attività la circostanza, mettendo una croce sul riquadro apposito. Chi fa parte di società a responsabilità limitata o associazioni professionali o società di persone contemporaneamente alla professione svolta non ha diritto di essere ritenuto contribuente minimo. I professionisti interessati ad usufruire del regime dei minimi hanno l’obbligo di rimuovere l’addebito dell’Iva dalla fatturazione eseguita ai propri clienti. Per questo motivo vengono meno sia l’obbligo di versare l’Iva per le prestazioni occasionali, sia il diritto a godere della detrazione dell’iva sugli acquisti. I contribuenti che non possono accedere al regime dei minimi avendo cominciato l’attività prima del 2008 hanno l’obbligo di addebitare in fattura l’Iva, versare l’Irpef al posto dell’imposta sostitutiva e presentare la dichiarazione Iva. A proposito dell’Iva, essa, a iniziare dal 2012, deve essere conteggiata ogni anno. Infine, tutti coloro che decidono di scegliere il regime ordinario, pur potendo essere ritenuti contribuenti minimi, sono obbligati a manifestare la scelta in maniera esplicita nella prima dichiarazione dell’anno: la scelta risulterà vincolante per i tre anni seguenti. I contributi previdenziali, va ricordato, possono essere completamente dedotti dal reddito: è concessa la compensazione delle perdite.