A partire dal 1 febbraio 2010 le famiglie potranno chiedere la sospensione del rimborso delle rate dei mutui, per un periodo fino a 12 mesi, al verificarsi di particolari eventi che comportano la perdita del reddito.
Come è possibile presentare la domanda?
Il mutuatario e, in caso di mutuo cointestato, tutti i cointestatari, ovvero gli eredi – esclusi gli eredi minori – interdetti o inabilitati per i quali interviene il tutore.
Possono informarti presso la propria banca, se ha aderito all’iniziativa, a partire dal 1 febbraio 2010 e fino al 31 gennaio 2011.




